Sez. 5 - , Sentenza n. 34599 del 30/12/2019 (Rv. 656464 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Comune - Rappresentanza in giudizio - Spettanza al Sindaco - Autorizzazione della Giunta municipale - Necessità - Condizioni - Prova - Obbligo di produzione della delibera - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
La rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione attraverso la produzione di idonea documentazione, mentre resta, comunque, escluso che incomba sul Comune l'onere di produrre la relativa delibera di giunta, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 47, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)