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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4583 del 15/02/2019 (Rv. 652719 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Comune - Rappresentanza in giudizio - Spettanza al Sindaco - Autorizzazione della Giunta municipale - Necessità - Condizioni - Prova.
Stato
decisa il 2019-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652719-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

La rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 47, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)