Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24817 del 05/12/2016 (Rv. 642280 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessione di ramo d’azienda - Illegittimità - Omesso ripristino del rapporto da parte del cedente - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Sussistenza - "Aliunde perceptum" - Detraibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Nell'ipotesi di cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima, le erogazioni patrimoniali, eventualmente commisurate alle mancate retribuzioni, cui è obbligato il datore di lavoro cedente che non proceda al ripristino del rapporto lavorativo, vanno qualificate come risarcitorie, con conseguente detraibilità dell’"aliunde perceptum" che il lavoratore possa aver conseguito svolgendo una qualsiasi attività lucrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)