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Sez. L, Sentenza n. 18955 del 09/09/2014 (Rv. 632379 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Nullità di cessione di ramo d'azienda - Diritto dei lavoratori, trasferiti e regolarmente retribuiti, al risarcimento dei danni ex art. 1218 cod. civ. - Retribuzione corrisposta dal cessionario al lavoratore - Detraibilità.
Stato
decisa il 2014-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632379-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo di azienda, il cedente, che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro, è tenuto a risarcire il danno secondo le ordinarie regole civilistiche, sicché la retribuzione, corrisposta dal cessionario al lavoratore, deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)