Sez. 1, Sentenza n. 46223 del 12/11/2008 Ud. (dep. 16/12/2008) Rv. 247102 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Violazione dell'obbligo di portare seco la carta di permanenza - Reato di cui all'art. 9 L. n. 1423 del 1956 - Configurabilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
La violazione dell'obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di portare con sé la carta di permanenza configura la contravvenzione prevista dall'art. 9, comma primo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità). Conf. sez. I, 10 luglio 2008 n. 31424, Schiavone, non massimata
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)