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Sez. 1, Sentenza n. 22202 del 26/05/2005 Ud. (dep. 10/06/2005) Rv. 231768 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Violazione dell'obbligo di portare con sè la carta di permanenza - Reato di cui all'art. 9 Legge 1423 del 1956 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231768-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Configura la contravvenzione prevista dall'art. 9 comma primo Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 la violazione dell'obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di portare con sè la carta di permanenza in quanto tale obbligo, imposto dall'art. 5 ultimo comma stessa legge, ha lo scopo di consentire che l'autorità di polizia possa verificare il rispetto delle prescrizioni.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)