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Sez. L, Sentenza n. 12046 del 04/12/1993 (Rv. 484628 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Straordinaria - Trattamento di integrazione nell'ipotesi di licenziamento intimato per fallimento dell'azienda - Indennità sostitutiva del preavviso - Compatibilità.
Stato
decisa il 1993-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484628-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni

Il trattamento di integrazione salariale erogato dalla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria nell'ipotesi di licenziamento intimato per fallimento dell'azienda, regolata dall'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n. 301 (di conversione del D.L. 26 maggio 1979 n. 159) con cui è stato introdotto il settimo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977 n. 675, è cumulabile con l'indennità sostitutiva del preavviso percepita dal lavoratore, data l'inesistenza nella disciplina in materia di C.I.G.S. di un divieto generale di cumulo del relativo trattamento con altre attribuzioni patrimoniali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 17, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25 com. 7, Decreto Legge 26/05/1979 num. 159 art. 2, Legge 27/07/1979 num. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)