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Sez. 2, Sentenza n. 8658 del 02/05/1985 Ud. (dep. 08/10/1985) Rv. 170585 - 01

IMPUGNAZIONE PENALE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - ACCUSA - CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - SCINDIBILITÀ - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170585-01

IMPUGNAZIONE PENALE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - ACCUSA - CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - SCINDIBILITÀ - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

L'efficacia probatoria delle dichiarazioni liberamente e volontariamente rese dall'imputato è rimessa al prudente apprezzamento e al libero convincimento del giudice di merito, che tali dichiarazioni valuta anche secondo un criterio di scindibilità. Pertanto, è incensurabile in Sede di legittimità la sentenza che, contraddendo con procedimento giuridicamente corretto sul piano soggettivo ed oggettivo la accusa - confessione di una persona, ne scinda il contenuto ritenuto attendibile l'accusa contro i correi e non attendibile, invece, la confessione estremamente riduttiva della propria responsabilità, in contrasto con i dati logici e storici di riscontro. (Conf mass n 159376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)