Sez. 1, Sentenza n. 5276 del 08/02/1983 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159376 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - CONFESSIONE-ACCUSA DELL'IMPUTATO - SCISSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONFESSIONE - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - CONFESSIONE-ACCUSA DELL'IMPUTATO - SCISSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONFESSIONE - LEGITTIMITÀ.*
È incensurabile in Sede di legittimità la sentenza del giudice di merito che, controllando, con procedimento logicamente corretto sul piano soggettivo ed oggettivo, l'accusa-confessione di una persona, ne scinda il contenuto, ritenendo attendibile l'accusa contro i correi e non attendibile, invece, la confessione estremamente riduttiva della propria responsabilità, in contrasto con i dati logici e storici di riscontro. (V mass n 141110).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)