Sez. L, Sentenza n. 20428 del 18/10/2004 (Rv. 577756 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti previdenziali e assistenziali - Prestazioni non liquidate - Ratei successivi all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 - Diritto agli interessi - Applicabilità della prescrizione decennale - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Nella materia dei crediti previdenziali e assistenziali, il diritto a percepire gli interessi sui ratei arretrati delle prestazioni, maturati posteriormente all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che ha introdotto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), è soggetto alla prescrizione decennale, non potendo trovare applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, e trattandosi di un credito che, a seguito della modifica apportata dalla predetta legge n. 412 del 1991, rientra nella disciplina dell'art. 1224 cod. civ., prevista per la responsabilità contrattuale connessa alla "mora debendi" ed avente perciò anche una funzione risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)