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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7885 del 03/04/2014 (Rv. 630249 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE | Indennizzo ex lege n. 210 del 1992 per danni da vaccinazione obbligatoria - Indennità integrativa speciale - Diritto alla rivalutazione monetaria - Prescrizione ordinaria decennale - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630249-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE

Il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente dell'indennizzo per danni da vaccinazione obbligatoria, costituita dall'indennità integrativa speciale, nel caso in cui tali somme non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale, e non a quella quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (cosiddetto procedimento di contabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 quater CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)