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Sez. 6, Sentenza n. 1574 del 29/03/2000 Cc. (dep. 06/07/2000) Rv. 217132 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALLA PERSONA OFFESA - IN GENERE | Notifica a mani della persona offesa anziché presso il difensore - Legittimità - Sussistenza - "Ratio" - Fattispecie: richiesta di archiviazione notificata a mani della persona offesa che abbia nominato un difensore.
Stato
decisa il 2000-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217132-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALLA PERSONA OFFESA - IN GENERE

La notifica effettuata a mani della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto. Ciò in conformità alla "ratio" dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., il quale - disponendo che il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo - ha inteso soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale e non già creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa (che risulterebbe di più ampio spessore rispetto a quello delineato dal legislatore nei confronti dell'imputato) ed in conformità al principio generale elaborato dalla giurisprudenza, in materia di notifiche, in virtù del quale alla certezza legale è pariordinata la certezza storica (Nella fattispecie il GIP presso il Tribunale aveva omesso di prendere in considerazione l'atto di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, in quanto tardivo, ritenendo rituale la notifica della predetta richiesta a mani della stessa persona offesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 33, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)