Sez. 6, Sentenza n. 10718 del 23/02/2016 Cc. (dep. 14/03/2016) Rv. 266506 - 01
NOTIFICAZIONI - ALLA PERSONA OFFESA - IN GENERE | Notifica a mani della moglie convivente della persona offesa anziché presso il difensore - Legittimità - Ragioni.
NOTIFICAZIONI - ALLA PERSONA OFFESA - IN GENERE
La notifica effettuata a mani della moglie convivente della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto, in quanto l'art. 33 disp. att. cod. proc. pen. ha lo scopo di soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale, e non di creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa di più ampio spessore rispetto a quello previsto per l'imputato, in conformità al principio generale per il quale alla certezza legale è equiparata la certezza storica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)