diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5406 del 07/05/1992 (Rv. 477130 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - In genere | Sentenza del giudice della Repubblica di San Marino - Delibazione - Art. 6 della convenzione del 31 marzo 1939, ratifica con legge 6 giugno 1939 n. 1320 - Disciplina - Questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 24 della Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1992-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477130-01

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - In genere

In tema di delibazione di sentenza del giudice della Repubblica di San Marino, secondo la disciplina della Convenzione del 31 marzo 1939, ratificata con legge 6 giugno 1939 n. 1320, e successive modificazioni, e con riguardo all'art. 6 della Convenzione medesima, il quale non prevede, oltre alla notificazione del decreto di "exequatur", anche la notificazione del ricorso della parte istante, e nemmeno prevede il deposito dei documenti in base a cui detto decreto sia stato reso, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 della Costituzione, considerato che il diritto di difesa della controparte trova adeguata tutela nella facoltà di proporre opposizione, instaurando un giudizio a contraddittorio "pieno".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 2, Legge 06/06/1939 num. 1320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)