Sez. 1, Sentenza n. 7367 del 27/07/1998 (Rv. 517538 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI | Sentenza di divorzio - Pronunciata nei confronti di un cittadino italiano e di un cittadino sanmarinese residente in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Competenza giurisdizionale del giudice straniero ad emettere la sentenza di divorzio - Accertamento - Criteri (fattispecie "ante legem" 218/95).
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI
Nel sistema normativo previgente alla legge n. 218 del 1995, in tema di delibazione di una sentenza di divorzio emesso dal giudice straniero (nella specie, venezuelano), la giurisdizione del giudice italiano va ravvisata, alla stregua dell'art. 4, n. 1 cod. proc. civ., tutte le volte in cui il cittadino straniero abbia, tra l'altro, residenza o domicilio (anche elettivo) nella Repubblica italiana, mentre la competenza giurisdizionale del giudice straniero è subordinata, ex art. 797 cod. proc. civ., alla verifica della sussistenza dei criteri di collegamento di cui all'art. 4 stesso codice (principio affermato in relazione ad una fattispecie di delibazione di sentenza di divorzio emessa dal giudice del Venezuela, ove la ricorrente - cittadina sammarinese regolarmente residente in Italia - risultava elettivamente domiciliata per effetto di procura ritualmente rilasciata al difensore. Nel confermare la legittimità della delibazione operata dal giudice di merito, la S.C. ha, ancora, rilevato come, nella specie, nessuna violazione del principio della inammissibilità della rappresentanza volontaria negoziale nella proposizione di una domanda relativa a diritti personalissimi si fosse, in realtà, verificata, poiché la procura rilasciata al difensore dalla ricorrente si riferiva soltanto alla rappresentanza processuale ed alla difesa tecnica, mentre l'istanza di divorzio era stata congiuntamente presentata al giudice straniero da entrambi i coniugi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 4, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 797
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)