Sez. 1, Sentenza n. 605 del 02/10/1972 Ud. (dep. 27/01/1973) Rv. 123033 - 01
PROVA PENALE - ACCERTAMENTI TECNICI EXTRAGIUDIZIALI - IN GENERE - ANALISI ESEGUITE NELLA FASE PREPROCESSUALE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE - LIMITAZIONE AI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI - OMESSA COMUNICAZIONE - IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - ACCERTAMENTI TECNICI EXTRAGIUDIZIALI - IN GENERE - ANALISI ESEGUITE NELLA FASE PREPROCESSUALE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE - LIMITAZIONE AI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI - OMESSA COMUNICAZIONE - IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di notificare il risultato delle analisi, eseguite prima della fase processuale, e prescritto solo per i reati previsti dalle leggi speciali e non per quelli previsti dal codice penale, per i quali vige il principio generale che il giudice di merito puo fondare il proprio convincimento su qualsiasi elemento processuale, quali gli accertamenti di polizia giudiziaria. Tuttavia, anche per i reati di cui alle leggi speciali, l'omessa comunicazione del risultato delle analisi non e causa d'improcedibilita dell'Azione penale o di decadenza, potendo l'imputato richiedere la revisione allorche gli viene contestato il risultato stesso dal giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 1, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)