Sez. 2, Sentenza n. 5140 del 11/01/1982 Ud. (dep. 22/05/1982) Rv. 153790 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ACCERTAMENTI TECNICI EXTRAGIUDIZIALI - IN GENERE - INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - PRELIEVO ED ANALISI DEI CAMPIONI - NATURA DI VALIDA FONTE DI PROVA - SUSSISTENZA.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ACCERTAMENTI TECNICI EXTRAGIUDIZIALI - IN GENERE - INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - PRELIEVO ED ANALISI DEI CAMPIONI - NATURA DI VALIDA FONTE DI PROVA - SUSSISTENZA.*
L'attività della polizia giudiziaria, diretta all'acquisizione delle prove del reato e consistente nel prelievo di campioni e nella conseguente analisi, pur non avendo carattere di perizia vera e propria, ben può essere utilizzata dal giudice come fonte legittima di prova in armonia con il principio del libero convincimento. (Conf mass n 123033; (Conf mass n 088225; (Conf mass n 100935; (Conf mass n 100011; (V. Mass. Nn. 150126/81, 148826/81, 147826/80, 142663/79, 138055/78 giurisprudenza costante nel senso che per l'attività di polizia giudiziaria consistente nel prelievo dei campioni e nelle analisi non sia necessario l'osservanza delle garanzie difensive).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)