Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 20/02/2014 (Rv. 630196 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Inefficacia conseguente del ricorso incidentale tardivo - Regolamentazione delle spese - Applicazione del principio della soccombenza a carico del solo ricorrente principale - Soccombenza virtuale nel ricorso incidentale - Irrilevanza - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)