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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018 (Rv. 649306 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Inefficacia conseguente del ricorso incidentale tardivo - Regolamentazione delle spese - Criteri.
Stato
decisa il 2018-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649306-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE

In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)