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Sez. L, Sentenza n. 10572 del 09/10/1991 (Rv. 474152 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità | Emolumento aggiuntivo ex art. 5, terzo comma, della legge n. 297 del 1982 - Determinazione - Criteri - Proporzionalità rispetto alla durata del servizio prestato dopo il congelamento della contingenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474152-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità

L'emolumento aggiuntivo al trattamento di fine rapporto (T.F.R.), previsto dal terzo comma dell'art.5 della legge n. 297 del 1982, che con disposizione transitoria ha stabilito che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986 gli scatti di contingenza non recuperati nel detto trattamento ai sensi del secondo comma dell'articolo citato sono corrisposti in aggiunta allo stesso, va calcolato in cifra, ossia secondo il valore monetario assoluto di tali scatti, senza proporzionamenti dovuti alla maggiore o minore durata del servizio prestato dopo il cosiddetto congelamento della indennità di contingenza al fine della determinazione dell'indennità di anzianità, disposto con decreto legge n. 12 del 1977. (Conf mass. n. 447554 sulla prima parte); (V. Corte Cost. 83/88).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)