diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4856 del 29/07/1986 (Rv. 447554 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - ELEMENTO AGGIUNTIVO AL T.F.R. EX ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - CALCOLO - CRITERI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI IN SERVIZIO PRIMA O DOPO IL 1986 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447554-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - ELEMENTO AGGIUNTIVO AL T.F.R. EX ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - CALCOLO - CRITERI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI IN SERVIZIO PRIMA O DOPO IL 1986 - ESCLUSIONE.*

L'emolumento aggiuntivo al trattamento di fine rapporto (T.F.R.), previsto dal terzo comma dell'art. 5 della legge n. 297 del 1982, che con disposizione transitoria ha stabilito che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986 gli scatti di contingenza non recuperati nel detto trattamento ai sensi del secondo comma dell'articolo cit. Sono corrisposti in aggiunta allo stesso, va calcolato in cifra, ossia secondo il valore monetario assoluto di tali scatti, senza proporzionamenti dovuti alla maggiore o minore durata del servizio prestato dopo il cosiddetto congelamento della indennità di contingenza al fine della Determinazione dell'indennità di anzianità, disposto con d.l. n. 12 del 1977. Nè tale interpretazione determina alcuna disparità di trattamento contrastante con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost. Tra lavoratori che cessano dal servizio prima del 1986 (i quali godono dell'emolumento predetto) ed i lavoratori che cessano dopo tale data (i quali invece sono esclusi dall'emolumento) atteso che tale esclusione è bilanciata dal fatto che questi ultimi, a differenza dei primi, godono interamente (e non soltanto in parte) del recupero degli scatti predetti che gradualmente sono stati inseriti (dalla cit. Legge n. 297) nel calcolo del T.F.R.. (V 1568/85, mass n 439638).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)