Sez. 4, Sentenza n. 2545 del 14/12/1970 Ud. (dep. 04/03/1971) Rv. 116965 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITA - MAGISTRATO CHE ABBIA PARTECIPATO AD UN PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO - ASSUNZIONE SUCCESSIVA DELLE FUNZIONI DEL PM - INCOMPATIBILITA - ESCLUSIONE*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITA - MAGISTRATO CHE ABBIA PARTECIPATO AD UN PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO - ASSUNZIONE SUCCESSIVA DELLE FUNZIONI DEL PM - INCOMPATIBILITA - ESCLUSIONE*
Le norme di cui all'art 61 cod proc pen, sulla incompatibilita determinata da Atti compiuti nello stesso procedimento, riguardano esclusivamente l'ufficio di giudice, ossia l'Esercizio della tipica funzione giudicante che si concreta nella deliberazione della sentenza e non gia anche l'Esercizio della funzione di rappresentanza della pubblica accusa, e non sono percio estensibili all'ufficio di pubblico ministero. Non sussiste, quindi, alcuna incompatibilita nel caso del magistrato che, avendo partecipato al procedimento in un precedente grado come rappresentante della pubblica accusa o quale giudice, assuma poi in altro grado la veste di pubblico ministero, poiche in tale qualita il medesimo non esplica la funzione giudicante.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)