Sez. 1, Sentenza n. 1631 del 07/04/1986 Cc. (dep. 08/05/1986) Rv. 172612 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE SEMPLICE O QUALIFICATA - MOMENTO CONSUMATIVO.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE SEMPLICE O QUALIFICATA - MOMENTO CONSUMATIVO.*
Il momento consumativo del delitto di partecipazione, semplice o qualificata, ad associazione per delinquere si verifica nel momento in cui il soggetto recede volontariamente dal sodalizio - o, essendosi sciolta la "societas sceleris" o ridotta ad un numero inferiore a quella legale, vi è l'impossibilità o l'irrilevanza giuridica di compiere tale atto - senza che possano assumere alcun rilievo le successive vicende dell'organizzazione, dovendosi far riferimento per determinare tale momento (non diversamente da quel che avviene per la Determinazione del momento perfezionativo e di quello rilevante ai fini della Competenza per territorio) nei reati di associazione non già alla posizione dell'associazione in quanto tale ed alle vicende concernenti la sua esistenza, ma alla posizione del singolo, sia pure in relazione all'associazione e nell'ambito, ovviamente, della specifica ipotesi di reato a lui contestata. (V mass n 170222; (V mass n 170125).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)