Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 22/04/1985 Cc. (dep. 18/07/1985) Rv. 170125 - 01
REATO - REATO PERMANENTE - MOMENTO PERFEZIONATIVO E CONSUMATIVO - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
REATO - REATO PERMANENTE - MOMENTO PERFEZIONATIVO E CONSUMATIVO - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
Il momento perfezionativo del reato si ha allorché si sono verificati tutti i requisiti richiesti dalla singola fattispecie legale, nel loro contenuto minimo, cioè necessari e sufficienti per la esistenza di quel reato, mentre il momento consumativo del reato - che presuppone un reato già "perfetto" nei suoi elementi costitutivi - indica l'avvenuta completa realizzazione dell'"iter criminis". Generalmente i due momenti coincidono, ma nei reati permanenti - caratterizzati da una situazione antigiuridica che si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del soggetto - il momento perfezionativo si ha quando si realizza il "minimum" di mantenimento di tale situazione necessaria per la sussistenza del singolo reato (sì che a tale momento non si può più parlare di tentativo), mentre quello consumativo si ha quando cessa la condotta volontaria di mantenimento, il quale può essersi protratto ben oltre il minimo necessario. (fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)