Sez. 1, Sentenza n. 144 del 10/01/2000 (Rv. 532753 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - IN GENERE | Utilizzo da parte del terzo in funzione non distintiva - Legittimità - Condizioni - Fattispecie in tema di ricambi per autovetture.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - IN GENERE
L'uso del marchio originale da parte del terzo - non in funzione tipica (distintiva), bensì al solo fine di rendere noto al consumatore che il proprio prodotto ha una destinazione strumentale o comunque collegata al prodotto al cui marchio si fa riferimento - è lecito solo quando risultino conciliati l'interesse del terzo stesso a rendere nota la destinazione del suo prodotto con il rispetto dell'interesse del titolare del marchio alla distinzione del prodotto registrato. Ne consegue che al fabbricante di pezzi di ricambio per automobili è riconosciuta la facoltà di uso del marchio altrui, quando ciò sia oggettivamente necessario per descrivere la destinazione del suo prodotto, ma nei limiti in cui il concreto esercizio di tale diritto non ingeneri dubbi sul fatto che quello così immesso in commercio è ricambio non originale, la cui fabbricazione non è cioè riferibile al titolare del marchio (nella specie si trattava della mascherina copriradiatore per autovettura FIAT UNO).
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)