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Sez. 1 - , Sentenza n. 29237 del 12/11/2019 (Rv. 656040 - 03)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - IN GENERE | Uso del marchio altrui - Liceità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656040-03

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - IN GENERE

In materia di tutela del marchio, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 30 de 2005, che ha dato attuazione all'art. 6, par. 1, della direttiva 89/104/CE, i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d'impresa non consentono al titolare di vietarne l'uso nel commercio, purché esso sia conforme ai principi della correttezza professionale, sicché è lecito l'impiego del marchio altrui in funzione meramente descrittiva della propria attività economica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto consentito l'uso da parte di un'agenzia di viaggi "on line" del marchio comunitario di una nota compagnia aerea, al fine di indicare il vettore dei voli commercializzati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 104 art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)