Sez. L, Sentenza n. 1420 del 08/02/1995 (Rv. 490327 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Trasmissione del certificato medico - Tardività - Corresponsione dell'indennità - Divieto - Inosservanza - Contestazione del ritardo e recupero dell'indennità - Obbligo dell'INPS - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
In tema di certificazione di malattia, qualora il lavoratore non provveda a trasmettere tempestivamente all'I.N.P.S. dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33, nel testo modificato dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981 n. 155, il certificato medico di cui al primo comma dello stesso art. 2, l'Istituto non può corrispondere l'indennità di malattia, e, qualora abbia provveduto alla corresponsione di essa, deve procedere, senza essere tenuto alla previa contestazione, nei confronti del lavoratore, del ritardo nell'invio del certificato medico, al suo recupero, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del citato d.l. n. 663 del 1979, salvo corrisponderla successivamente o desistere dall'azione di recupero qualora risulti l'esistenza di un giustificato motivo del ritardo, la cui dimostrazione è a carico dell'interessato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)