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Sez. L, Sentenza n. 12464 del 25/08/2003 (Rv. 566237 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Recupero di somme indebitamente corrisposte - Ente previdenziale - Legittimazione in via esclusiva al recupero - Legittimazione del datore di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566237-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA

Qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l'istituto previdenziale, non potendo essere rimessa al datore di lavoro alcuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità in questione, quali le condizioni attinenti alla sussistenza della malattia o all'osservanza dell'obbligo di reperimento nelle c.d. fasce orarie.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1979 num. 663 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)