Sez. 1, Sentenza n. 17699 del 04/08/2006 (Rv. 593498 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Beneficiario dichiarato fallito - Terzo intervenuto nella negoziazione anomala del titolo - Declaratoria di inefficacia del pagamento eseguito dall'emittente mediante l'assegno - Responsabilità del terzo nei confronti dell'emittente - Sussistenza.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
Il terzo che garantisca presso la banca negoziatrice il pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto, diverso dal beneficiario, che poi a quest'ultimo, ormai dichiarato fallito, rimetta la relativa somma, risponde in via extracontrattuale, verso l'emittente, delle conseguenze dannose della declaratoria di inefficacia del pagamento da lui eseguito mediante quel titolo, promossa dal curatore del fallimento del beneficiario, in quanto reca un contributo causale alla produzione del danno, essendo il pagamento dell'assegno avvenuto grazie al suo intervento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)