Sez. 3, Sentenza n. 15789 del 22/10/2003 (Rv. 567579 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Responsabilità extracontrattuale - Principio dell'equivalenza causale - Applicabilità - Conseguenze - Intervento di un soggetto giuridicamente obbligato ad eliminare le conseguenze dell'illecito altrui - Colpa professionale - Causa da sola sufficiente a determinare l'evento - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In base al principio della causalità materiale, quale delineato dagli art. 40 e 41 del cod. pen., applicabile anche per accertare il nesso di causalità in tema di responsabilità civile, la condotta, commissiva o omissiva, di un soggetto che, competente e giuridicamente obbligato a neutralizzare le potenzialità dannose derivabili da una situazione di pericolo causata dall'illecito altrui, invece per colpa, anche se grave, le aggrava non perciò diviene causa esclusiva ed autonoma dell'evento finale perché l'errore professionale in sè non è del tutto imprevedibile, ma si inserisce nella catena causale originata dall'azione preesistente e ne dipende in quanto, se fosse mancato il fatto pericoloso, l'intervento non sarebbe stato necessario (principio affermato in un caso in cui si era verificata la morte e gravi lesioni degli abitanti di una casa esplosa per la fuga di gas da una conduttura di esso rotta durante l'esecuzione di lavori di scavo malgrado l'intervento di un dipendente dell'Italgas che non lo aveva adeguatamente chiuso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)