Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 14/04/1973 (Rv. 363523 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - PLURALITA DI CRITERI ATTRIBUTIVI DELLA COMPETENZA - TEMPESTIVA DEDUZIONE - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - PLURALITA DI CRITERI ATTRIBUTIVI DELLA COMPETENZA - TEMPESTIVA DEDUZIONE - NECESSITA.*
Il motivo posto a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, atteso il carattere dispositivo dell'eccezione e per la sua preclusione dopo il primo atto difensivo (art 38 cod proc civ) vincola l'attivita del giudice, nel senso che questi non puo rilevare motivi diversi da quelli formulati dalla parte nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. Conseguentemente, qualora sussistano piu criteri di Competenza in base ai quali una controversia possa essere devoluta alla cognizione di un determinato giudice, la parte che intenda contestarne la Competenza territoriale (derogabile) si trova nella necessita di eccepire tempestivamente l'inesistenza di tutti i possibili criteri, ai quali tale Competenza potrebbe ricollegarsi. (Conf 2547/70, mass n 348881).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)