Sez. 3, Sentenza n. 3454 del 28/12/1973 (Rv. 367451 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE - DEDUZIONE O RILEVAZIONE D'UFFICIO DI NUOVI MOTIVI - PRECLUSIONE - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE DI AMBEDUE I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - MANCANZA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE - DEDUZIONE O RILEVAZIONE D'UFFICIO DI NUOVI MOTIVI - PRECLUSIONE - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE DI AMBEDUE I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - MANCANZA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE.*
I motivi posti nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale, per il carattere dispositivo dell'eccezione stessa e per la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincolano l'attivita del giudice e quella della parte che li ha dedotti, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza non dedotti e la parte non puo aggiungerne di nuovi rispetto a quelli prospettati in limine litis ne apportare a questi qualsiasi mutamento. Pertanto, nelle cause relative a diritti di obbligazione, poiche l'art 20 cod proc civ lascia all'attore la facolta di scelta tra il giudice del luogo dove l'obbligazione e sorta e quello del luogo dove essa deve eseguirsi, il convenuto non puo limitarsi a contestare nel primo atto difensivo, l'individuabilita presso il giudice adito del forum destinatae solutionis, ma deve contestare anche la sussistenza del forum contractus; se omette o ritarda la contestazione di quest'ultimo foro, non puo sottrarsi alla conseguenza di vedere definitivamente radicata la Competenza presso il giudice adito. (V 1143/73, mass n 363647; 1063/73, mass n 363523; (V 1049/73, mass n 363491).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)