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Sez. 1, Sentenza n. 2553 del 05/12/1970 (Rv. 348890 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348890-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA.*

La valutazione del giudice di merito in ordine alle circostanze che legittimano la deroga al limite di valore oltre il quale non e ammissibile la prova testimoniale, costituisce un apprezzamento di fatto rientrante nel potere discrezionale esclusivo del giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)