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Sez. 3, Sentenza n. 2834 del 03/10/1972 (Rv. 360535 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - SUPERAMENTO - POTERE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360535-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - SUPERAMENTO - POTERE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*

A norma del secondo comma dell'art 2721 cod civ, il giudice puo consentire la prova testimoniale, oltre il limite di valore di cui al primo comma di detto articolo, tenuto conto della qualita delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. (V 2553'70, mass n 348890; 59'70, mass n 344712).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)