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Sez. 2, Sentenza n. 20702 del 10/09/2013 (Rv. 628075 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - RAPPORTI CON I TERZI - OBBLIGAZIONI SOCIALI - UNICO AZIONISTA | Esperibilità dell'azione di adempimento da parte del creditore sociale, ex art. 2362 cod. civ., nel testo "ratione temporis" applicabile - Condizioni - Effetti - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628075-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - RAPPORTI CON I TERZI - OBBLIGAZIONI SOCIALI - UNICO AZIONISTA

Per l'esperibilità da parte del creditore sociale, ai sensi dell'art. 2362 cod. civ. - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma del diritto societario - dell'azione di adempimento delle obbligazioni sorte nel periodo in cui tutte le azioni di una società di capitali erano concentrate in un unico soggetto, persona fisica o giuridica, e nei confronti di quest'ultimo, non è sufficiente l'inadempimento della società, ma è necessario che la stessa sia insolvente, in quanto l'effetto della norma è quello di affiancare l'obbligazione personale dell'unico azionista a quella della società, senza però confondere i rispettivi patrimoni, di cui ciascuno resta titolare, ancorché economicamente l'unico azionista possegga l'intero patrimonio della società, perché altrimenti sarebbe vanificato lo scopo legislativo di rafforzare la garanzia dei creditori sociali e di impedire che i limiti della responsabilità patrimoniale della società consentano all'unico azionista di eludere la responsabilità patrimoniale sancita dall'art. 2740 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)