Sez. L, Sentenza n. 17095 del 27/08/2004 (Rv. 576283 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Rapporti di impiego privatizzato - Deroga all'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. - Condizione - Mancato adeguamento dell'ordinamento dell'ente locale ai principi del decreto legislativo n. 29 del 1993 - Relativo onere probatorio - A carico dell'ente locale.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
Nell'ambito delle amministrazioni non statali, le quali non abbiano ancora, in attuazione dell'art. 27 - bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (introdotto dall'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e poi trasfuso nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), adeguato formalmente i propri ordinamenti ai principi dell'art. 3 e del capo secondo del medesimo decreto legislativo, l'art. 2103 cod. civ., nel quadro della generale disposizione dell'art. 4, comma secondo, dello stesso decreto - secondo cui le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro - resta pienamente applicabile. E poiché l'art. 27 - bis costituisce una deroga rispetto al principio generale fissato dal citato art. 4, comma secondo, l'Ente che, invocando gli artt. 19 e 27 - bis, sostenga di non essere soggetto, quale datore di lavoro, agli obblighi previsti dall'art. 2103 cod. civ., ha l'onere di fornire la prova del fatto (adeguamento dell'ordinamento) che costituisce il presupposto di questa deroga.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 27 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 17, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)