Sez. L, Sentenza n. 19677 del 10/10/2005 (Rv. 583609 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Rapporti di impiego privatizzato - Incarico di responsabilità conferito a dipendente comunale - Successiva revoca - Disciplina applicabile - Contratto collettivo nazionale di comparto - Configurabilità - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
Con riferimento al rapporto di impiego privatizzato dei dipendenti degli enti locali, qualora l'incarico di responsabile di un'area della struttura amministrativa del Comune sia stato conferito, nelle more della definizione della pianta organica, ad un dipendente in posizione apicale sulla base del regolamento comunale (secondo quanto previsto dall'art. 51, comma secondo, della legge n. 142 del 1990, nella sua formulazione originaria) e sia stato legittimamente confermato ai sensi dell'art. 51, comma terzo "bis" (introdotto dalla legge n. 127 del 1997), ai fini della revoca deve farsi applicazione della relativa disciplina collettiva (art. 9, c.c.n.l. del comparto Regioni-Autonomie locali) che la subordina a intervenuti mutamenti organizzativi o allo specifico accertamento dei risultati negativi, restando irrilevante la successiva modifica del suddetto comma terzo "bis" (art. 2, legge n. 191 del 1998) rispetto ad incarichi già conferiti. (Sulla base del suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - in riferimento ad un incarico conferito il 6 ottobre 1995 e confermato sino al provvedimento del 9 agosto 1999, con cui lo stesso incarico era stato attribuito al segretario comunale sulla base della novella del 1998 - non aveva considerato la disciplina contenuta nella contrattazione collettiva).
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 51, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 191 art. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 31/03/1999 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)