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Sez. 1, Sentenza n. 7395 del 08/08/1997 (Rv. 506614 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso proposto da una Provincia - Autorizzazione della giunta provinciale - Natura - Requisito di efficacia della costituzione in giudizio - Mancato deposito dell'atto unitamente al ricorso o nelle forme dell'art. 372 cod. proc. civ. - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506614-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

L'autorizzazione della giunta provinciale a proporre ricorso per Cassazione, necessaria ai sensi dell'art. 35 legge 142 del 1990, integra un requisito di efficacia della costituzione in giudizio della provincia, sicché, ove l'atto non sia stato depositato in cancelleria insieme con il ricorso per Cassazione né successivamente nelle forme di cui all'art. 372 cod. proc. civ., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)