Sez. L, Sentenza n. 1714 del 17/02/1987 (Rv. 451099 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - "NOMEN IURIS" USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTRATTO CON ESPLICITA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - QUALIFICAZIONE COME CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - "NOMEN IURIS" USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTRATTO CON ESPLICITA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - QUALIFICAZIONE COME CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il principio per cui, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è necessario aver riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che - specialmente nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo di rapporto - la dichiarazione di volontà delle parti stesse in ordine alla fissazione di detto contenuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione medesima, debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo affidamento delle parti e della disciplina giuridica del rapporto da esse voluta nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale. Pertanto, allorché, nel regolare i reciproci interessi (per l'attuazione, nella specie, del sistema cosiddetto home party plan), i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto tale elemento si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo. (Conf 2728/83, mass n 427630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)