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Sez. L, Sentenza n. 2728 del 20/04/1983 (Rv. 427630 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - "NOMEN IURIS" USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTRATTO CON PREVISIONE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE A TEMPO PARZIALE E CON ESPLICITA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - QUALIFICAZIONE COME CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427630-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - "NOMEN IURIS" USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - CONTRATTO CON PREVISIONE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE A TEMPO PARZIALE E CON ESPLICITA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - QUALIFICAZIONE COME CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il principio per cui, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato è necessario avere riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla fissazione di tale contenuto o di un elemento di esso, qualificante ai fini della suddetta distinzione, debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento delle parti. Pertanto, allorché, con riferimento ad un tipo di rapporto che prevede una prestazione professionale a tempo parziale (nella specie, prestazioni di medico di fabbrica) ed il cui svolgimento non implichi un necessario inserimento del prestatore d'opera - che elimini ogni possibile autonomia nel corso di tale svolgimento - nell'organizzazione aziendale, le parti abbiano esplicitamente dichiarato, nel regolare i reciproci interessi, di voler escludere l'elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto stesso se non si dimostra che, in concreto, l'elemento in questione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)