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Sez. 1, Sentenza n. 617 del 25/10/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162284 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - INDICAZIONE DEI SOLI ELEMENTI RITENUTI PREVALENTI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162284-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - INDICAZIONE DEI SOLI ELEMENTI RITENUTI PREVALENTI - SUFFICIENZA.*

La concessione delle circostanze attenuanti generiche è affidata dalla legge al potere discrezionale del giudice del merito, sì che in Sede di legittimità può essere soltanto Sindacato l'uso arbitrario di tale potere, che è però escluso anche dalla sola indicazione degli elementi ritenuti dal giudice di merito rilevanti e decisivi, rimanendo superati tutti gli altri elementi eventualmente dedotti dalle parti. (Conf mass n 155103; (Conf mass n 154144; (Conf mass n 153994; (Conf mass n 153622; (Conf mass n 153572; (Conf mass n 153433; (Conf mass n 153112).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)