diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2199 del 27/07/1973 (Rv. 365432 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - IN GENERE - COMPENSAZIONE CON ALTRO CREDITO DEL DEBITORE - RIMESSIONE DELLE PARTI AL GIUDICE COMPETENTE PER VALORE.*
Stato
decisa il 1973-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365432-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - IN GENERE - COMPENSAZIONE CON ALTRO CREDITO DEL DEBITORE - RIMESSIONE DELLE PARTI AL GIUDICE COMPETENTE PER VALORE.*

In tema di espropriazione forzata, qualora, in Sede di distribuzione della somma ricavata, il debitore opponga in compensazione un suo credito nei confronti del creditore istante erra il giudice dell'esecuzione che, in quella Sede, dichiari non potersi procedere alla compensazione, difettando il credito opposto in compensazione dei requisiti della certezza, della liquidita e della esigibilita, e proceda alla distribuzione della somma ricavata: il giudizio sulla sussistenza o meno di quei requisiti del credito spetta al giudice competente per valore, al quale le parti devono essere rimesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)