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Sez. 3, Sentenza n. 15932 del 20/09/2012 (Rv. 623745 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - DOMANDA DI SOSTITUZIONE | Debitore esecutato che sia anche creditore del creditore procedente - Domanda di statuizione ex art. 511 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623745-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - DOMANDA DI SOSTITUZIONE

Quando il debitore esecutato vanti a sua volta un credito nei confronti del creditore procedente, non può chiedere di sostituirsi a questi nella distribuzione della somma ricavata, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ., ma può soltanto opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e far valere in quella sede l'eventuale compensazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)