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Sez. 2, Ordinanza n. 3482 del 07/02/2024 (Rv. 670291-01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sanzione disciplinare avverso esercente professione sanitaria – Irrogazione da parte del Consiglio dell’Ordine provinciale – Ricorribilità diretta per cassazione – Esclusione – Fondamento – Fattispecie in tema di medico veterinario. PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - VETERINARI - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670291-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

La decisione con la quale é irrogata da parte del Consiglio dell'Ordine provinciale una sanzione disciplinare a carico di un esercente la professione sanitaria non é direttamente ricorribile per cassazione, in quanto tale decisione, avente natura amministrativa, può essere impugnata solo dinanzi alla Commissione centrale a mente dell'art. 53 del d.P.R. n. 221 del 1950. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un medico veterinario avverso la decisione del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia, che ne aveva disposto la radiazione).

DPR 05/04/1950 num. 221 art. 38, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)