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Sez. 2, Ordinanza n. 19921 del 19/07/2024 (Rv. 671779-01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Sanzione disciplinare irrogata ad esercente professione sanitaria - Mancata indicazione nel provvedimento sanzionatorio della data di deliberazione - Nullità del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671779-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI

L'omessa indicazione della data di adozione della sanzione nella decisione pronunciata nei confronti dell'esercente la professione sanitaria non ne comporta la nullità, ex art. 47 del d.P.R. n. 221 del 1950, ove nel provvedimento risulti che la sanzione sia stata assunta nel corso della trattazione orale atteso che la predetta disposizione non distingue tra momento di deliberazione e momento di redazione della decisione i quali, anche in relazione all'art. 46 dello stesso d.P.R. secondo cui il dispositivo è riportato nel verbale, devono pertanto, di regola, ritenersi coincidenti.

DPR 05/04/1950 num. 221 art. 47, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)