Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 127 del 1991
Massime (1)
Massima n. 17011
- Previdenza e assistenza sociale
- Pensioni I.N.P.S.
- Benefici in favore degli ex combattenti
- Riconoscimento della maggiorazione ai soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968
- Ingiustificata disparità di tattamento rispetto ai titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale data
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e l'I.N.P.S., iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e l'I.N.P.S., il Pretore di Milano, con ordinanza del 24 luglio 1990 (r.o. n. 691/90), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva legge n. 544 del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli ex-combattenti spetti per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e non anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione, a seguito della pronunzia di infondatezza n. 101 del 1990, sia dichiarata inammissibile o infondata;
punto 2
Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990 e 28 del 1991;
che pertanto la questione, non essendo stati prospettati argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 24 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze