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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 127 del 1991

Decisione
decisa il 1991-03-18, depositata il 1991-03-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:127
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17011

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Pensioni I.N.P.S.
  • Benefici in favore degli ex combattenti
  • Riconoscimento della maggiorazione ai soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968
  • Ingiustificata disparità di tattamento rispetto ai titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale data
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 101/1990 e ord. nn. 414/1990, 501/1990 e 28/1991.

Norme impugnate

  • art. 6 legge 15 aprile 1985, n. 140

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e l'I.N.P.S., iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e l'I.N.P.S., il Pretore di Milano, con ordinanza del 24 luglio 1990 (r.o. n. 691/90), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva legge n. 544 del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli ex-combattenti spetti per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e non anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data; che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione, a seguito della pronunzia di infondatezza n. 101 del 1990, sia dichiarata inammissibile o infondata;
punto 2
Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990 e 28 del 1991; che pertanto la questione, non essendo stati prospettati argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 24 luglio 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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