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Sez. U, Sentenza n. 20023 del 08/10/2004 (Rv. 577631 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo - Impugnazione di atti del commissario "ad acta" - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577631-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'impugnazione di provvedimenti adottati dal commissario "ad acta", quale ausiliario del giudice amministrativo dell'ottemperanza, non può che essere proposta nell'ambito interno di detta procedura, davanti al giudice investito del giudizio di ottemperanza, e rientra pertanto in ogni caso nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)