diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20105 del 18/09/2009 (Rv. 609468 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Definitivo accertamento in sede giurisdizionale - Esame di ulteriori questioni davanti ad altra giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Giudizio di ottemperanza rispetto ad un giudicato amministrativo - Poteri del commissario "ad acta" - Reclamo avverso i suoi provvedimenti - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609468-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

In presenza di un definitivo accertamento, in sede giurisdizionale ordinaria o amministrativa, di un diritto vantato da un privato, sia nell'"an" che nel "quantum", resta precluso ogni ulteriore esame della questione dinanzi a qualsiasi altra autorità giurisdizionale; ne consegue che, ove il commissario "ad acta", nominato per l'ottemperanza ad un giudicato amministrativo, abbia assunto i relativi provvedimenti, è solo al giudice dell'ottemperanza che spetta, in via esclusiva e attraverso lo strumento del reclamo, la verifica della rispondenza tra gli atti del commissario e le indicazioni contenute nel provvedimento al quale questi è tenuto a dare esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale - essendo stato emesso un decreto ingiuntivo per l'importo della somma fissata dal commissario "ad acta" in base ad una sentenza del Consiglio di Stato - aveva ritenuto di poter modificare l'entità della somma, revocando il decreto stesso e non considerando che avverso il provvedimento del commissario non era stato proposto alcun reclamo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)