diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1952 del 14/05/1997 Cc. (dep. 19/06/1997) Rv. 208309 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Probabile concessione della sospensione condizionale della pena - Esclusione del pericolo di reiterazione del reato - Necessità - Fattispecie: spaccio di sostanza stupefacenti per il quale è prevedibile il riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dal quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208309-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

Il giudizio prognostico sulla probabile concessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen., implica l'esclusione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che la concessione della sospensione è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale che aveva confermato il rifiuto del Gip di emissione di un'ordinanza cautelare conseguente alla convalida dell'arresto per spaccio di spaccio di sostanze stupefacenti, rifiuto motivato con riferimento al probabile riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e alla conseguente concessione della sospensione condizionale della pena, pur non avendo il giudice escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 2 n. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)