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Sez. 1, Sentenza n. 725 del 02/02/1996 Cc. (dep. 01/03/1996) Rv. 204234 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri) | Art. 275, comma secondo cod. proc. pen., introdotto con legge 8 agosto 1995, n. 332 - Custodia cautelare - Impossibilità di applicazione, ove il giudice ritenga possa concedersi la sospensione della pena - Giudizio prognostico - Necessità - Parametri normativi - Insussistenza - Riferimento ai limiti di cui agli art. 163 e 164 cod. pen. ed agli indici ex art. 133 cod. pen. - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie: riesame di provvedimento dispositivo della custodia in carcere.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204234-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri)

L'art. 275, comma secondo bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 8 agosto 1995, n. 332, prevede che la custodia cautelare non può essere disposta se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Tale norma, peraltro, non formula alcun parametro oggettivo cui il giudice debba ancorare il suo apprezzamento circa la prognosi di applicabilità del beneficio. Conseguentemente, è necessario fare riferimento ai limiti fissati dagli art. 163 e 164 cod. pen. ed alla pericolosità dell'indagato, desumibile dagli indici di cui all'art. 133 cod. pen., inerenti al delitto contestato, alle modalità di esecuzione ed alla personalità dell'indagato medesimo, perché possa argomentarsi che l'autore del fatto si asterrà o meno dal commettere ulteriori reati. (Fattispecie in tema di riesame di provvedimento dispositivo della custodia in carcere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)